Art. 174
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[1]In ogni Comune si deve conservare un esatto inventario di tutti i beni di uso pubblico e patrimoniali, mobili e immobili.
[2]Devesi pur fare in ogni Comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.
[3]Tali inventari sono riveduti in ogni cambiamento di sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio comunale, vi sono fatte le occorrenti modificazioni.
[4]Gl'inventari e le successive aggiunte e modificazioni sono trasmessi per copia al prefetto o rispettivamente al sottoprefetto.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva