Art. 175 — Testo unico, art. 159
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[1]I beni comunali devono, di regola, essere dati in affitto.
[2]Nei casi pero' in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il Consiglio comunale puo' ammettere la generalita' degli abitanti del Comune a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma deve formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso ed allegarlo al pagamento di un corrispettivo.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva