Art. 176
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[1]I beni incolti comunali, che sono patrimoniali o divengono tali, devono essere ridotti a coltura e in quanto cadono sotto le discipline della legge forestale, alla coltura a bosco. In caso d'inadempimento da parte del Comune a questa condizione, i beni suddetti devono essere alienati o dati in enfiteusi, con l'obbligo del rimboschimento per quelli soggetti alla legge forestale, e vi provvede la Giunta provinciale amministrativa nei modi di legge a profitto del Comune.
[2]Non sono soggetti a queste disposizioni i terreni comunali di montagna, quando siano mantenuti saldi e non presentino pericolo di scoscendimento, frane o valanghe e quando il loro rimboschimento non sia necessario per regolare il corso delle acque.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva