Art. 18 — Testo unico, art. 18
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913. Leggi il testo vigente →
[1]La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo di beni puo' valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sara' da lei designato.
[2]Il padre puo' delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali.
[3]Il padre analfabeta puo' delegare il censo al figlio per renderlo elettore.
[4]Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.
[5]La delegazione non puo' farsi che per atto autentico, ed e' sempre revocabile.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva