Art. 18Testo unico, art. 18

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[1]La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo di beni puo' valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sara' da lei designato.

[2]Il padre puo' delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali.

[3]Il padre analfabeta puo' delegare il censo al figlio per renderlo elettore.

[4]Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

[5]La delegazione non puo' farsi che per atto autentico, ed e' sempre revocabile.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art18 · fonte su Normattiva