Art. 18 — Testo unico, art. 18
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[1]((La contribuzione pagata a norma del 1° comma dell'articolo 14 da una vedova o dalla moglie separata legalmente puo' valere come censo elettorale a favore di uno dei suoi discendenti o generi da lei designato fino al secondo grado di parentela o di affinita'.
[2]Parimenti chi abbia il censo prescritto per l'elettorato puo' delegarlo ad uno dei suoi discendenti o generi fino al secondo grado di parentela o di affinita', quando egli non possa o non vaglia esercitare il diritto elettorale.
[3]Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.
[4]Le designazioni e le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio e possono revocarsi nello stesso modo prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva