Art. 18Testo unico, art. 18

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]((La contribuzione pagata a norma del 1° comma dell'articolo 14 da una vedova o dalla moglie separata legalmente puo' valere come censo elettorale a favore di uno dei suoi discendenti o generi da lei designato fino al secondo grado di parentela o di affinita'.

[2]Parimenti chi abbia il censo prescritto per l'elettorato puo' delegarlo ad uno dei suoi discendenti o generi fino al secondo grado di parentela o di affinita', quando egli non possa o non vaglia esercitare il diritto elettorale.

[3]Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

[4]Le designazioni e le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio e possono revocarsi nello stesso modo prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali)).

Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art18 · fonte su Normattiva