Art. 182
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[1]I Comuni possono assumere, nei modi stabiliti della legge 29 marzo 1903, n. 103, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi.
[2]Possono anche intraprendere la costruzione di case e di alberghi popolari nei modi stabiliti dalla legge 27 febbraio 1908, n. 89 testo unico).
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva