Art. 185Testo unico, art. 168

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[1]In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si puo' stipulare l'obbligo di fare pagamenti in conto se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

[2]Non sono compresi in questo divieto i contratti che convenga fare con case o stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidita', presso cui non sia in uso l'assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art185 · fonte su Normattiva