Art. 188Testo unico, art. 171

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Se nella esecuzione di un contratto, al quale non abbia preceduto il parere del Consiglio di prefettura, sorse la necessita' di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nell'articolo 186, prima che si provveda al pagamento finale debbano i conti relativi comunicarsi al Consiglio di prefettura per il suo parere.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art188 · fonte su Normattiva