Art. 188
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Se nella esecuzione di un contratto, al quale non abbia preceduto il parere del Consiglio di prefettura, sorse la necessita' di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nell'articolo 186, prima che si provveda al pagamento finale debbano i conti relativi comunicarsi al Consiglio di prefettura per il suo parere.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva