Art. 189
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Quando un contratto, pel quale sia stato sentito il Consiglio di prefettura, si vuole rescindere o variare per causa in quel contratto non preveduta, e' necessario l'avviso dello stesso Consiglio.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva