Art. 19 — Testo unico, art. 19
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La contribuzione pagata pro indiviso da' diritto all'elettorato quando provenga dalla qualita' di erede o da altro titolo attributivo di proprieta' e superi le lire cinque di contribuzione per ogni censito.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva