Art. 19Testo unico, art. 19

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913. Leggi il testo vigente →

La contribuzione pagata pro indiviso da' diritto all'elettorato quando provenga dalla qualita' di erede o da altro titolo attributivo di proprieta' e superi le lire cinque di contribuzione per ogni censito.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art19 · fonte su Normattiva