Art. 19 — Testo unico, art. 19
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[1]((La contribuzione diretta erariale pagata pro indiviso da' diritto all'elettorato quando provenga dalla qualita' di erede.
[2]Ove invece provenga da altro titolo, occorre per il diritto all'elettorato una quota di contribuzione non inferiore a lire cinque per ogni censito)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva