Art. 19Testo unico, art. 19

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[1]((La contribuzione diretta erariale pagata pro indiviso da' diritto all'elettorato quando provenga dalla qualita' di erede.

[2]Ove invece provenga da altro titolo, occorre per il diritto all'elettorato una quota di contribuzione non inferiore a lire cinque per ogni censito)).

Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art19 · fonte su Normattiva