Art. 192
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[1](Testo unico, articolo 175, e leggi 14 luglio 1898, n. 335; 2 luglio 1903, n. 430 testo unico; 6 marzo 1904, n. 88; 29 giugno 1905, n. 333; 1° agosto 1907, n. 636, testo unico).
[2]Sono obbligatorie le spese:
[3]1° per l'ufficio e per l'archivio comunale;
[4]2° per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti, e per il contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore del segretario e degli altri impiegati nominati dal Consiglio comunale ad uffici stabiliti per legge o per organico, a sensi delle leggi 6 marzo 1904, n. 88, e 29 giugno 1905, n. 333;
[5]3° pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;
[6]4° per le imposte dovute dal Comune;
[7]5° pel servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici a beneficio esclusivo dei poveri, in quanto non sia provvisto da istituzioni particolari; per gli altri servizi sanitari indicati dall'articolo 201 della legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico); per la somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri, se ed in quanto a tale somministrazione non si sia gia' provveduto o non si debba provvedere da opere pie, o con altri mezzi o in virtu' di altre leggi, giusta l'art. 36 dello stesso testo unico; e per il contributo alla Cassa pensioni a sensi della legge 14 luglio 1898, n. 335;
[8]6° per la conservazione del patrimonio Comunale e per l'adempimento degli obblighi relativi;
[9]7° pel pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti, saranno stanziate nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa;
[10]8° per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, come per la difesa dell'abitato contro i fiumi e i torrenti, e per le altre opere pubbliche in conformita' delle leggi, delle convenzioni e delle consuetudini;
[11]9° per la costruzione e il mantenimento dei porti, fari ed altre opere marittime in conformita' delle leggi;
[12]10° pel mantenimento e restauro degli edifizi ed acquedotti comunali, delle vie interne e delle piazze pubbliche, la' dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedono diversamente; 11° pei cimiteri;
[13]12° per l'istruzione elementare dei due sessi, e per il contributo al Monte pensioni per i maestri elementari, a sensi della legge 2 luglio 1903, n. 430 (testo unico);
[14]130 per l'illuminazione dove sia stabilita;
[15]14° per i registri dello stato civile;
[16]15° per l'associazione alla raccolta ufficiale degli atti del Governo;
[17]16° per la festa nazionale;
[18]17° per le elezioni;
[19]18° per le quote di concorso alle spese consorziali;
[20]19° per il carcere mandamentale o per la custodia dei detenuti; 20° per la polizia locale;
[21]e generalmente tutte quelle spese che sono poste a carico dei Comuni da speciali disposizioni legislative del Regno.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva