Art. 194
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L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'esattore delle contribuzioni dirette, ove manchi il tesoriere del Comune, ed in tal caso egli deve adempiere senza correspettivo all'ufficio di tesoreria del Comune.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva