Art. 196 — Testo unico, art. 179
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[1]Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificassero dentro l'anno devono dalla Giunta municipale essere denunziate il prefetto e rispettivamente al sottoprefetto.
[2]Dietro il loro visto, e trascorsi i termini stabiliti dall'art. 208 la Giunta ne rimette nota al tesoriere per la riscossione.
[3]Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati debbono essere integralmente versate nella tesoreria comunale nei termini stabiliti dai regolamenti.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva