Art. 197Testo unico, art. 180

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[1]I mandati di pagamento sono sottoscritti dal sindaco, da un assessore e dal segretario del Comune, e contrassegnati dal ragioniere ove esiste.

[2]Prima che sia emesso un mandato di pagamento sara' verificata la causa legale e la giustificazione della spesa, sara' liquidato il conto, e sara' pure verificato che non sia violata alcuna legge, e che la somma da pagarsi sia nei limiti del bilancio e ne sia fatta la giusta imputazione, secondo che essa appartiene al conto delle competenze o a quello dei residui, alla relativa categoria ed all'articolo che debbono sempre essere indicati nel mandato.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art197 · fonte su Normattiva