Art. 198

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[1]L'esattore, o il tesoriere, estingue i mandati nei limiti del fondo stanziato in bilancio.

[2]Sotto la piu' stretta responsabilita' personale non paghera' mai alcuna somma i cui mandati o prospetti di pagamento non siano conformi alle disposizioni di legge.

[3]L'emissione ed il pagamento dei mandati provvisori sono assolutamente vietati.

[4]I mandati, ruoli e prospetti, coi quali si provvede ai pagamenti degli stipendi degli impiegati, delle pensioni, dei fitti e di simili spese, saranno emessi solo alla scadenza del debito.

[5]Sono vietati i mandati, ruoli e prospetti annuali complessivi.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art198 · fonte su Normattiva