Art. 199
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Chiunque, dall'esattore o tesoriere in fuori, s'ingerisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio dei denari di un Comune, rimane per questo solo fatto contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale contro coloro che, senza titolo, si ingeriscono in pubbliche funzioni.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva