Art. 20-bis

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((I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dell'imposta fondiaria, possono fare istanza perche' venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero l'esenzione; di tale imposte si tiene loro conto per farli godere del diritto elettorale anche prima che venga a cessare l'esonero)).

Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art20bis · fonte su Normattiva