Art. 20-bis
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
((I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dell'imposta fondiaria, possono fare istanza perche' venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero l'esenzione; di tale imposte si tiene loro conto per farli godere del diritto elettorale anche prima che venga a cessare l'esonero)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva