Art. 20-ter
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[1]((Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai propri tari di beni indivisi o da una Societa' commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.
[2]La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei casi previsti dalle disposizioni dell'art. 14 ai numeri 1 e 2 del secondo comma.
[3]Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.
[4]L'esistenza delle Societa' di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale indicante il nome degli associati)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva