Art. 20-ter

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[1]((Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai propri tari di beni indivisi o da una Societa' commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.

[2]La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei casi previsti dalle disposizioni dell'art. 14 ai numeri 1 e 2 del secondo comma.

[3]Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

[4]L'esistenza delle Societa' di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale indicante il nome degli associati)).

Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art20ter · fonte su Normattiva