Art. 20Testo unico, art. 20

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((La contribuzione erariale diretta pagata su beni soggetti ad usufrutto, ad enfiteusi o a locazione oltre i trent'anni, vale come censo tanto per gli usufruttuari gli enfiteuti ed i conduttori quanto per coloro che vi abbiano la nuda proprieta', il dominio diretto e per i locatari)).

Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art20 · fonte su Normattiva