Art. 201 — Testo unico, art. 184
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[1]L'anno finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dello stesso anno.
[2]La contabilita' dell'esercizio finanziario comprende il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio.
[3]Col 31 dicembre l'esercizio finanziario si chiude e non puo' essere protratto.
[4]L'esattore, o il tesoriere, rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva