Art. 202 — Testo unico, art. 185
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Dopo approvato il bilancio di previsione qualunque nuova spesa non puo' essere autorizzata che per speciale deliberazione del Consiglio comunale.
[2]Nelle proposte di spese nuove o maggiori da presentarsi ai Consigli, sono indicati i mezzi per provvedere ad esse.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva