Art. 203 — Testo unico, art. 186
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[1]Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio e' inscritta in apposita categoria una somma sotto la denominazione di fondo di riserva.
[2]La prelevazione di somme da questo fondo e la loro inscrizione alle varie categorie del bilancio e' fatta con deliberazione della Giunta municipale, da presentarsi alla prima adunanza del Consiglio per l'approvazione.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva