Art. 206 — Testo unico, art. 189
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[1]Il prefetto, o il sottoprefetto, esamina se la deliberazione:
[2]1° sia stata presa in adunanza legale e con l'osservanza delle forme che la legge prescrive;
[3]2° se con essa siansi violate disposizioni di legge.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva