Art. 207 — Testo unico, art. 190
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Se il prefetto, o il sottoprefetto, entro 15 giorni dalla ricevuta di cui all'art. 205 sospende con decreto motivato l'esecuzione della deliberazione, il decreto viene immediatamente notificato al sindaco, ed anche al prefetto, se sia emanato dal sottoprefetto.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva