Art. 208Testo unico, art. 191

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[1]La deliberazione diventa esecutiva se e' rimandata col visto del prefetto, del sottoprefetto, o se il decreto di sospensione non e' pronunziato entro il detto termine di 15 giorni. Il termine e' di un mese per i bilanci e i conti consuntivi.

[2]Sono pero' immediatamente esecutorie le deliberazioni d'urgenza, quando la maggioranza di due terzi dei votanti dichiari che vi e' evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.

[3]Il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento dell'atto viziato di alcuna delle illegalita' di cui all'articolo 206.

[4]L'annullamento non puo' essere pronunciato dopo trascorsi trenta giorni dalla data della ricevuta, di che all'art. 205.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art208 · fonte su Normattiva