Art. 210 — Testo unico, art. 193
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[1]Il prefetto per l'esercizio delle facolta' di cui agli articoli precedenti puo' ordinare, a spese del Comune, le indagini che crede necessarie.
[2]Il prefetto, o sottoprefetto, puo' verificare la regolarita' del servizio degli uffici comunali.
[3]In caso di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze loro affidate, puo' inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva