Art. 210Testo unico, art. 193

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[1]Il prefetto per l'esercizio delle facolta' di cui agli articoli precedenti puo' ordinare, a spese del Comune, le indagini che crede necessarie.

[2]Il prefetto, o sottoprefetto, puo' verificare la regolarita' del servizio degli uffici comunali.

[3]In caso di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze loro affidate, puo' inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art210 · fonte su Normattiva