Art. 211 — Testo unico, art. 194, e legge 17 agosto 1907, n. 638, testo unico
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[1]Sono sottoposte alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei Comuni che riguardano:
[2]1° l'alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, nonche' la costituzione di servitu' e la contrattazione di prestiti;
[3]2° l'acquisto di azioni industriali e gli impieghi di danaro quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche, o verso la Cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del tesoro;
[4]3° le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni;
[5]4° le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni;
[6]5° i cambiamenti nella classificazione delle strade ed i progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime, previo il parere degli ufficiali del genio civile della Provincia, a termini di legge, e salvo il ricorso, anche in merito, alla 5ª sezione del Consiglio di Stato, a' termini dell'art. 23, nn. 14 e 16, della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico);
[7]6° l'introduzione dei pedaggi;
[8]7° i regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del Comune, e di istituzioni che il medesimo amministra in caso d'opposizione degli inressati;
[9]8° i regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;
[10]9° i regolamenti di edilita' e polizia locale attribuiti dalla legge ai Comuni.
[11]Sono delegati al prefetto l'esame e l'apposizione del visto ai regolamenti di polizia urbana, dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
[12]Il prefetto trasmettera' al competente Ministero copia dei regolamenti approvati dalla Giunta provinciale e che siano relativi alle materie di cui ai nn. 8 e 9.
[13]Il Ministero, udito il Consiglio di Stato, puo' annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi e ai regolamenti generali.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva