Art. 212 — Testo unico, art. 195
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Nessun Consiglio comunale puo' intentare in giudizio un'azione ai diritti sopra i beni stabili, ne' aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla Giunta provinciale amministrativa, nella cui giurisdizione e posto il Comune.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva