Art. 213 — Testo unico, art. 196
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Spetta alla Giunta provinciale amministrativa, udito il Consiglio comunale di fare d'uffizio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva