Art. 214 — Testo unico, art. 197
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Quando la Giunta municipale non ispedisca i mandati, o non dia eseguimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il Consiglio comunale non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvede la Giunta provinciale amministrativa.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva