Art. 215
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[1]Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dai precedenti articoli, la Giunta provinciale amministrativa ne fa conoscere ai Consigli comunali i motivi, e sulle repliche date dai medesimi procede alla decisione.
[2]Puo' anche ordinare, a spese del Comune, le indagini che crede necessarie.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva