Art. 217
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I comuni che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, sono sottoposti alla speciale tutela della Commissione Reale per un quinquennio dalla data di approvazione definitiva del bilancio normale, a sensi della legge stessa e dell'art. 6 della legge 19 luglio 1906, n. 364.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva