Art. 218
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[2]Salvo quanto e' stabilito con l'art. 199 della legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico) per le contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, sono puniti con l'arresto per un tempo non superiore ai dieci giorni, e coll'ammenda, non superiore alle lire cinquanta, i contravventori ai regolamenti vigenti o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei Comuni, per regolare il godimento dei beni comunali, per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a cio' relativi, dati dai prefetti, dai sottoprefetti e dai sindaci.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva