Art. 22 — Testo unico, art. 22
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913. Leggi il testo vigente →
[1]Non sono elettori, ne' eleggibili:
- a)gli analfabeti, quando resti nel Comune un numero di elettori doppio di quelle dei consiglieri;
- b)le donne;
- c)gli interdetti e gli inabilitati;
- d)i condannati per oziosita', vagabondaggio e mendicita' finche' non abbiano ottenuto la riabilitazione;
- e)gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale.
[2]Tale incapacita' cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della vigilanza;
- f)i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;
[3]i condannati ad altre pene restrittive della liberta' personale, compresa quella degli arresti per un tempo superiore ai cinque giorni, mentre le scontano, nonche' all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;
[4]i condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frodi di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, nonche' per reati contro il buon costume secondo la cessata legislazione penale;
[5]i condannati per reati che secondo il vigente codice penale, corrispondono a quelli contemplati nel comma precedente;
[6]Sono eccettuati i condannati che hanno ottenuta la riabilitazione;
- g)i condannati per reati elettorali, di cui all'art. 97 e seguenti, durante il tempo dell'interdizione stabilito dalla sentenza o dalla legge;
- h)coloro che sono ricoverati negli ospizi di carita', e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle congregazioni di carita';
- i)i commercianti falliti finche' duri lo stato di fallimento.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva