Art. 220
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[1]e art. 199 legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico),
[2]Si' prima che dopo la detta deposizione, il sindaco chiama i contravventori avanti di se' con la parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione, acconsentito e firmato da ambo le parti col sindaco, esclude ogni procedimento.
[3]Quando non vi esista parte lesa, il contravventore e' ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico.
[4]L'oblazione e' accettata dal sindaco per processo verbale, che ha lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.
[5]Non riescendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all'art. 219 sono immediatamente trasmessi dal sindaco, per l'opportuno procedimento, al pretore che ne spedisce ricevuta.
[6]Le disposizioni stesse sono applicabili anche alle contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene a sensi dell'art. 199 della legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico).
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva