Art. 221Testo unico, art. 204

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Gli amministratori comunali che intraprendono o sostengono lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini della presente legge, sono responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art221 · fonte su Normattiva