Art. 224 — Testo unico, art. 207
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[1]Sono sottoposti all'Amministrazione provinciale:
[2]1° i beni e le attivita' patrimoniali della provincia e dei suoi circondari;
[3]2° le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati a pro' della provincia e dei suoi circondari;
[4]3° i fondi e sussidi lasciati a disposizione delle Provincie dalle leggi speciali;
[5]4° gli interessati dei diocesani quando, a termini delle leggi, sono chiamati a sopperire a qualche spesa.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva