Art. 225Testo unico, art. 208

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[1]Il Consiglio provinciale si compone:

[2]di 60 membri nelle Provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti;

[3]di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;

[4]di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;

[5]((di 30 nelle altre provincie)).

Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art225 · fonte su Normattiva