Art. 225 — Testo unico, art. 208
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[1]Il Consiglio provinciale si compone:
[2]di 60 membri nelle Provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti;
[3]di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;
[4]di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;
[5]((di 30 nelle altre provincie)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva