Art. 227 — Testo unico, art. 210
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[1]Tutte le sessioni del Consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal prefetto o da chi lo rappresenta.
[2]Il prefetto puo' intervenire alle sedute in qualita' di commissario del Governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo.
[3]Ha facolta' di sospendere la sessione per 15 giorni, riferendone immediatamente al ministro.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva