Art. 23 — Testo unico, art. 23
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[1]((Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori inseriti nelle liste, purche' sappiano leggere e scrivere.
[2]La Giunta municipale, nel notificare, ai sensi dell'articolo 82, l'avvenuta elezione, invitera' coloro, per i quali dal titolo d'iscrizione o da annotazione contenuta nella lista, non risulti che sappiano leggere e scrivere, a darne la prova in uno dei modi ammessi dalla legge per l'iscrizione nella lista. Tale prova dovra' essere depositata nella segreteria comunale nel termine di dieci giorni dalla notificazione.
[3]Quando il numero degli elettori che sanno leggere e scrivere sia inferiore al doppio di quello dei consiglieri assegnati al comune, sono eleggibili anche gli analfabeti.
[4]Non sono eleggibili))
[5]gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;
[6]i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale, e gl'impiegati dei loro uffici;
[7]((gl'impiegati degli istituti locali di beneficenza;
[8]coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia e i maestri comunali;
[9]coloro che hanno il maneggio del danaro del comune o non ne hanno reso conto));
[10]coloro che hanno lite vertente col Comune;
[11]coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del Comune, od in Societa' ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo;
[12]gli amministratori del Comune e delle opere pie poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;
[13]coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune sono stati legalmente messi in mora.
[14]((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 GIUGNO 1913, N. 640)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva