Art. 23 — Testo unico, art. 23
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[1]Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori inscritti, eccettuati:
[2]gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;
[3]i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale, e gl'impiegati dei loro uffici;
[4]gli impiegati contabili e amministrativi degli stabilimenti locali di carita' e beneficenza;
[5]coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia;
[6]coloro che hanno il maneggio del denaro comunale o che non hanno reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione;
[7]coloro che hanno lite vertente col Comune;
[8]coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del Comune, od in Societa' ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo;
[9]gli amministratori del Comune e delle opere pie poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;
[10]coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune sono stati legalmente messi in mora.
[11]I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella Provincia.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva