Art. 231 — Testo unico, art. 214
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[1]Il Consiglio provinciale nella prima seduta e' presieduto dal consigliere anziano di eta'; il piu' giovane vi sostiene le funzioni di segretario.
[2]Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra i suoi membri, a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un presidente, un vice presidente, un segretario ed un vice segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.
[3]Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della Deputazione provinciale, di cui al n. 9 dell'art. 234.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva