Art. 232
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Il Consiglio provinciale non puo' deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la meta' dei suoi membri; pero' alla seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo dei consiglieri.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva