Art. 232

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Il Consiglio provinciale non puo' deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la meta' dei suoi membri; pero' alla seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo dei consiglieri.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art232 · fonte su Normattiva