Art. 233
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I presidenti dei Consigli provinciali possono trasmettere direttamente al ministro dell'interno, con le loro osservazioni, quegli atti del Consiglio, su cui pare ai medesimi di dover richiamare specialmente l'attenzione del Governo.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva