Art. 234 — Testo unico, art. 217, e leggi 14 febbraio 1904, n. 36, e 18 luglio 1904, n. 390
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[1]Spetta al Consiglio provinciale, in conformita' delle leggi e dei regolamenti, di provvedere con le sue deliberazioni:
[2]1° alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;
[3]2° ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti, salva l'autorizzazione del prefetto, a senso della legge 21 giugno 1896, n. 218;
[4]3° agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia; 4° all' istruzione secondaria, classica e tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il Governo a cio' autorizzato da leggi speciali;
[5]5° agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della Provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano un'amministrazione propria o consorziale;
[6]6° al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia, ed alle altre spese di cui alla legge 14 febbraio 1904, n. 36;
[7]7° alle strade provinciali ed ai lavori relativi a fiumi e torrenti e posti dalle leggi a carico della provincia;
[8]8° ai sussidi in favore dei Comuni e Consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilita';
[9]9° alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziate, all'esame del conto consuntivo del tesoriere, del conto amministrativo della Deputazione e all'applicazione dei fondi disponibili;
[10]10° alle azioni da intentare o sostenere in giudizio;
[11]11° allo stabilimento di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali;
[12]12° al concorso della Provincia ad opere e spese per essa obbligatorie a termini della legge;
[13]13° alla creazione di prestiti;
[14]14° ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla Provincia e per gli interessi amministrativi della medesima;
[15]15° alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti a beneficio della Provincia o di una parte della medesima, quand'anche abbiano un'amministrazione speciale e propria;
[16]16° alla nomina, sospensione e revoca d'impiegati addetti agli uffizi e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie;
[17]17° alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali;
[18]18° alla determinazione del tempo entro cui la caccia possa essere esercitata, ferme le altre disposizioni delle leggi relative; 19° alla conservazione degli edifizi di proprieta' provinciale e degli archivi amministrativi della Provincia;
[19]20° alla nomina:
[20]dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa, ai termini dell'art. 10;
[21]dei componenti della Commissione elettorale provinciale, ai termini dell'art. 42;
[22]dei membri elettivi della Commissione provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica, a termini della legge 18 luglio 1904, n. 390, e di tutte le altre Commissioni la cui nomina sia devoluta, in tutto od in parte, da leggi speciali al Consiglio provinciale.
[23]Sono applicabili ai regolamenti contemplati in questo articolo le sanzioni di cui nell'art. 218.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva