Art. 235 — Testo unico, art. 218
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[1]Il Consiglio provinciale delibera a termine delle leggi:
[2]1° sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della Provincia, dei circondari o dei distretti, dei mandamenti e dei Comuni, sulle designazioni dei Capoluoghi;
[3]2° sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella Provincia;
[4]3° sulla direzione delle nuove strade consortili;
[5]4° sullo stabilimento dei consorzi;
[6]e generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge, o domandato dal prefetto.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva