Art. 237Testo unico, art. 220

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Il Consiglio puo' delegare uno o piu' dei suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese della Provincia e dei suoi circondari.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art237 · fonte su Normattiva