Art. 237 — Testo unico, art. 220
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Il Consiglio puo' delegare uno o piu' dei suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese della Provincia e dei suoi circondari.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva